Art. 13.
(Costituzione di posizioni dominanti in senso verticale).

      1. Nel primo anno di attuazione della presente legge, è fatto divieto alle imprese che producono più di dieci opere cinematografiche l'anno o che hanno un fatturato superiore a 20 milioni di euro di svolgere attività di distribuzione direttamente o indirettamente attraverso imprese controllate e viceversa. Il CNC verifica e aggiorna annualmente il massimo di opere prodotte e l'entità del fatturato ai fini dell'applicazione del presente comma.
      2. È fatto divieto alle imprese che producono più di dieci opere cinematografiche l'anno o che hanno un fatturato superiore a 20 milioni di euro o distribuiscono più di ventiquattro opere cinematografiche italiane o straniere, di possedere o gestire, anche attraverso imprese controllate, sale cinematografiche. Ogni anno il CNC verifica e aggiorna il numero massimo di opere prodotte e l'entità del fatturato ai fini dell'applicazione del presente comma.
      3. Le imprese che gestiscono reti televisive, direttamente o attraverso imprese controllate, possono finanziare imprese che producono opere cinematografiche; alle stesse imprese è comunque fatto divieto di svolgere attività di produzione cinematografica direttamente o indirettamente attraverso imprese controllate.
      4. Le imprese che gestiscono reti televisive non possono controllare direttamente o indirettamente imprese di distribuzione

 

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ed imprese che gestiscono sale cinematografiche.
      5. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con apposite sanzioni, pecuniarie e reali, stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.